La Legge n. 24 del 2017, meglio conosciuta come Legge Gelli-Bianco, ha introdotto un sistema preciso in materia di responsabilità sanitaria, individuando anche i limiti entro i quali la struttura sanitaria può esercitare l’azione di rivalsa nei confronti del professionista sanitario.
Eppure, nonostante il chiaro dettato dell’art. 9 e i numerosi interventi della Corte di Cassazione, permangono nella pratica applicativa interpretazioni che sembrano non tenere adeguatamente conto della particolare tutela accordata al medico che opera all’interno della struttura.
L’ordinanza n. 9949/2026 della Corte di Cassazione rappresenta, sotto questo profilo, un ulteriore e importante chiarimento. Il principio che emerge è che il rapporto interno tra struttura sanitaria e sanitario non può essere ricondotto alle ordinarie regole della responsabilità solidale, quando ciò finisca per eludere la disciplina speciale dettata dall’art. 9 della Legge Gelli.
Il punto fondamentale è uno: la struttura (pubblica o privata che sia) non può rivalersi automaticamente nei confronti del medico per il solo fatto che quest’ultimo sia stato individuato quale autore della condotta sanitaria che ha determinato il danno al paziente.
La struttura non può trasferire automaticamente sul medico il peso patrimoniale dei risarcimenti liquidati al paziente danneggiato, poiché chiamata ad assumere il rischio legato alla propria organizzazione.
Nel rapporto interno con la struttura, infatti, il sanitario è chiamato a rispondere soltanto in presenza di dolo o colpa grave, e tale presupposto deve essere oggetto di uno specifico accertamento giudiziale.
La distinzione è essenziale. Una cosa è la responsabilità del medico nei confronti del paziente; altra, e ben diversa, è la responsabilità del medico nei confronti della struttura che abbia provveduto al risarcimento del danno. Non può, pertanto, sostenersi che dall’accertamento della responsabilità sanitaria verso il paziente discenda automaticamente l’obbligo del medico di rifondere alla struttura quanto da essa pagato.
La ratio della normativa è evidente: il legislatore ha inteso evitare che il rischio economico dell’attività sanitaria e, più in generale, dell’organizzazione della struttura venga trasferito indiscriminatamente sul singolo professionista. La struttura, proprio in quanto soggetto organizzatore dell’attività sanitaria, è chiamata ad assumere una parte rilevante di tale rischio.
Colpa grave accertata in giudizio, la garanzia che la prassi non sempre rispetta
Ed è proprio su questo punto che continuano a registrarsi difetti nell’applicazione della normativa. Non è sufficiente individuare una condotta colposa del medico; occorre verificare se quella condotta presenti gli estremi della colpa grave, che costituisce una soglia qualitativamente diversa dalla colpa semplice.
Ne consegue che, in assenza di un accertamento giudiziale del dolo o della colpa grave, non dovrebbe essere riconosciuta alla struttura alcuna automatica azione di rivalsa nei confronti del medico strutturato.
Il principio, dopo l’intervento della Cassazione, dovrebbe essere ormai chiaro: la responsabilità del sanitario verso il paziente e la responsabilità interna verso la struttura sono piani distinti e non sovrapponibili.
La difficoltà, dunque, non sembra più risiedere nella chiarezza della norma o nell’interpretazione fornita dalla Suprema Corte, quanto nella sua corretta e uniforme applicazione concreta.
Occorre evitare che, attraverso il ricorso a principi generali sulla responsabilità solidale, sul regresso o attraverso interpretazioni estensive degli obblighi del professionista, si finisca per svuotare di significato la precisa garanzia prevista dall’art. 9 della Legge Gelli-Bianco.
In definitiva, il dato normativo e l’orientamento della Cassazione impongono una conclusione precisa: il medico strutturato, nei rapporti interni con la struttura sanitaria, non risponde per la mera colpa, ma soltanto per dolo o colpa grave, previamente e specificamente accertati in sede giudiziale (Corte dei conti in ambito pubblico, Giustizia ordinaria in ambito privato).
È questa la garanzia voluta dal legislatore. Ed è proprio questa garanzia che, ancora oggi, appare non sempre adeguatamente rispettata nella prassi applicativa.











