Con il follow-up alla peer review sulla Product Oversight and Governance, EIOPA sposta l’asticella dalla conformità formale al valore effettivo dei prodotti. Un cambio di baricentro che tocca compagnie e distributori, e ridisegna il perimetro di responsabilità del broker.
Il 30 giugno 2026 EIOPA ha chiuso il cerchio aperto tre anni prima. Il follow-up alla peer review sulla Product Oversight and Governance verifica quanto le autorità nazionali abbiano fatto camminare le raccomandazioni del luglio 2023, prima peer review della vigilanza europea nell’area della condotta di mercato. Il messaggio che ne esce non riguarda le carte in ordine, ma un altro tipo di domanda: il prodotto è adatto a chi dovrebbe comprarlo, e vale il prezzo che costa.
Trenta autorità, centodieci azioni: la mappa di una vigilanza a più velocità
I numeri raccontano un avanzamento reale ma disomogeneo. Le azioni raccomandate alle 30 autorità nazionali erano 110. A distanza di tre anni, il 62% risulta pienamente attuato, il 26% attuato in parte, il 12% ancora incompiuto. Il fronte più avanzato è quello della vigilanza risk-based, dove oltre tre quarti delle azioni sono state portate a termine: le autorità hanno smesso di trattare tutti i prodotti allo stesso modo e concentrano gli sforzi dove il rischio per il cliente è più alto.
La cassetta degli attrezzi si è standardizzata. Dashboard, indicatori quantitativi, valutazioni qualitative, market-screening e metodologie di value for money sono ormai patrimonio comune tra le NCA. Non è un dettaglio tecnico: significa che il controllo passa da un’ispezione documentale episodica a un monitoraggio continuo, alimentato da dati che le autorità raccolgono e incrociano. Le NCA con raccomandazioni ancora aperte dovranno riferire i progressi entro sei mesi, e il monitoraggio prosegue nello Spazio economico europeo.
Dal controllo della policy al controllo del risultato
Il punto di svolta è concettuale prima che procedurale. La POG nasce con la IDD e i regolamenti delegati del 2017 come disciplina del ciclo di vita del prodotto: chi lo fabbrica deve definire un target market e un negative target market, testare la coerenza tra prodotto e destinatari, scegliere la strategia distributiva, informare i distributori e rivedere periodicamente il prodotto fino al ritiro. Fin qui, la conformità si poteva misurare sulla presenza di un processo.
Il follow-up sposta l’attenzione a valle. Non basta che la compagnia abbia una policy di approvazione: la vigilanza chiede evidenza che il prodotto arrivi effettivamente a chi è stato pensato e che restituisca un valore proporzionato al premio. È il passaggio dalla conformità formale ai consumer outcomes. Sul piano tecnico cambia poco nel testo delle norme; cambia molto nel modo in cui vengono lette e presidiate.
Perché il broker è dentro un report che parla di compagnie
Formalmente, il follow-up guarda alla vigilanza sui manufacturer, cioè sulle imprese che costruiscono i prodotti. Ma la POG è per definizione una disciplina a due estremi, e l’effetto a valle sui distributori è tutt’altro che teorico. Il broker non subisce passivamente il target market definito dalla compagnia: deve dotarsi di dispositivi di distribuzione coerenti con quel target, utilizzare le informazioni che il manufacturer è tenuto a trasmettergli e restituire un feedback loop sull’andamento effettivo della distribuzione.
Quando la vigilanza diventa outcome-oriented, quel ritorno informativo smette di essere un adempimento e diventa una fonte primaria di controllo. Se un prodotto viene collocato sistematicamente fuori dal suo target, o se i reclami e le uscite anticipate segnalano un disallineamento, il primo a vederlo è chi distribuisce. Il punto non è teorico: davanti all’Arbitro assicurativo istituito presso IVASS il ricorso può essere rivolto anche all’intermediario, e la decisione si gioca sui soli documenti prodotti.
La tracciabilità del processo di distribuzione, la capacità di documentare a chi e perché un prodotto è stato proposto, diventa il perno su cui poggia la difendibilità della condotta dell’intermediario. È lo stesso baricentro che emerge dal recepimento della vendita assicurativa a distanza, dove l’onere di provare la correttezza dell’adempimento è già passato in capo al distributore: la correttezza non documentata pesa quanto la correttezza mancata. Non è più solo un tema della compagnia che fabbrica: a essere osservata è la qualità della relazione con il cliente.
Il nodo value for money e la strada verso gli IBIP
Sui prodotti di investimento assicurativo la posta si alza. Gli IBIP portano con sé requisiti conduct aggiuntivi, dall’adeguatezza alla gestione dei conflitti d’interesse, e proprio qui si concentra il tema del value for money: un contratto unit-linked con costi che erodono in modo sproporzionato il rendimento atteso è il caso di scuola che la vigilanza vuole intercettare prima che diventi un problema di portafoglio.
È il filo che collega il follow-up alla Retail Investment Strategy europea. L’accordo politico provvisorio raggiunto il 18 dicembre 2025 apre la strada a un quadro che tocca IDD, MiFID II e PRIIPs, con efficacia piena attesa intorno al 2028. Il value for money degli IBIP e delle unit-linked è il denominatore comune tra ciò che le autorità stanno già facendo con gli strumenti POG e ciò che diventerà obbligo di legge. Chi distribuisce prodotti di investimento assicurativo ha davanti una traiettoria leggibile, non un salto improvviso.
L’Italia dentro il perimetro europeo
Il recepimento italiano è già a regime. Gli articoli 30-decies e 121-bis del Codice delle assicurazioni private e il Regolamento IVASS n. 45/2020, in vigore dal 31 marzo 2021, hanno tradotto la POG nel diritto nazionale. Sul piano delle aspettative di vigilanza, IVASS ha portato al mercato uno schema di lettera il 6 ottobre 2023, con quindici aspettative rivolte ai manufacturer: target market granulare per gli IBIP, product e profit test costruiti nell’ottica del cliente, monitoraggio e revisione periodica del prodotto.
Il follow-up europeo si innesta su questo impianto senza stravolgerlo. Ne conferma però la direzione: il presidio non si esaurisce nella lettera della norma, ma nella verifica che i prodotti mantengano nel tempo la loro ragione d’essere per chi li acquista. Per il broker, la conseguenza operativa è che la coerenza col target market e la restituzione dei dati alla compagnia diventano parte integrante della propria condotta professionale, non una cortesia verso il fabbricante. È la stessa traiettoria che, su altri fronti regolatori, sta spostando il broker da collocatore di prodotto a presidio di metodo.
La POG matura, ma matura in modo diseguale, e il calendario dei sei mesi imposto alle autorità in ritardo lo dice chiaramente. Per chi distribuisce, la lettura è che il perimetro di attenzione si è allargato: dalla vendita del prodotto alla sua tenuta nel tempo. Ed è dopo la firma del contratto, molto più che al momento della vendita, che quella tenuta viene ora messa alla prova.










