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Polizze catastrofali, la guida ANIA-Confindustria alle imprese: il divario di protezione è tra micro e piccole

Andrea Madio di Andrea Madio
25/09/2026
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polizze catastrofali per le imprese

ANIA e Confindustria mettono in fila le regole dell’obbligo catastrofale: sanzioni indirette, beni in leasing, massimali e scoperti, e gli eventi che restano fuori, come le bombe d’acqua.

ANIA e Confindustria hanno pubblicato una guida operativa sulle polizze catastrofali per le imprese, obbligatorie contro terremoti, alluvioni e frane. Le stime ANIA contenute si riferiscono al 2025, l’anno prima che l’obbligo diventasse effettivo per micro e piccole imprese, e danno la misura del problema: la copertura catastrofale protegge il 97% delle grandi imprese e appena il 14% delle micro, che sono circa 4,3 milioni su oltre 4,5 milioni. È soprattutto tra micro e piccole imprese, osserva ANIA, che il divario di protezione resta più ampio.

Più piccola l’impresa, più ampio il vuoto

In mezzo, sempre secondo le stime ANIA sul 2025, stanno le piccole imprese (46%) e le medie (51%). Sull’intera platea la garanzia catastrofale si ferma al 15%, contro il 52% del rischio incendio.

Oggi, ricorda il presidente dell’ANIA Giovanni Liverani, ha una polizza catastrofale il 16,8% delle imprese e il 7% delle abitazioni. E l’esposizione è ampia: secondo uno studio della Banca d’Italia quasi il 35% delle imprese manifatturiere è esposto, in tutto o in parte, a rischi idrogeologici, e nel conto non entrano gli stabilimenti nelle zone più sismiche.

Il calendario è quasi completo. Dopo le micro e piccole imprese turistico-ricettive e della somministrazione di alimenti e bevande, con termine al 31 marzo 2026, mancano solo pesca e acquacoltura, che hanno tempo fino al 31 dicembre 2026. Le polizze già in essere restano valide fino a scadenza e si adeguano al primo rinnovo utile.

Senza polizza niente incentivi, e la compagnia non può dire di no

La sanzione è indiretta. La legge di Bilancio 2024 (L. 213/2023) stabilisce che dell’inadempimento si tenga conto nell’assegnazione di contributi, sovvenzioni e agevolazioni pubbliche, comprese quelle legate agli eventi calamitosi. L’esempio della guida è quello di un’impresa alluvionata e non assicurata, che potrebbe vedersi negare la sospensione dei versamenti fiscali e contributivi. Secondo la guida, il cosiddetto Decreto Incentivi (decreto 27 novembre 2025, n. 184) esclude le imprese non assicurate da tutti gli incentivi, compresi quelli contributivi e quelli fiscali soggetti a istruttoria valutativa, dai contributi a fondo perduto ai finanziamenti agevolati. Il meccanismo non è retroattivo.

C’è poi il credito. Per la guida le imprese non assicurate potrebbero ottenere finanziamenti a condizioni peggiori, e Angelo Camilli, vicepresidente di Confindustria per Credito, Finanza e Fisco, chiede alle banche di dare sempre più peso alle coperture quando valutano le imprese.

Sul fronte opposto c’è l’obbligo a contrarre: le compagnie non possono rifiutare la copertura, pena sanzioni economiche significative. Il premio resta proporzionale al rischio e tiene conto dell’ubicazione, della vulnerabilità dei beni e delle misure di prevenzione.

Magazzino e veicoli fuori, i beni in leasing dentro

L’obbligo riguarda alcune voci delle immobilizzazioni materiali dell’articolo 2424 del codice civile (attivo, voce B-II, numeri 1-3), a qualsiasi titolo impiegate nell’attività: terreni, fabbricati, impianti e macchinari, attrezzature industriali e commerciali. Restano fuori i veicoli iscritti al PRA e il magazzino (merci, semilavorati e prodotti). Per logistica, commercio e artigianato sono voci che possono pesare molto, e si possono coprire con polizze facoltative.

Nell’obbligo rientrano anche i beni presi in affitto o in leasing, salvo che il proprietario li abbia già assicurati, e la legge 78/2025 ha definito ruoli e diritti delle parti. Quando il proprietario non è un’impresa e non li assicura, l’obbligo passa alla locataria: paga il premio di un’assicurazione per conto altrui e, in caso di sinistro, l’indennizzo va al proprietario. Se questi non lo usa per il ripristino, la locataria ha diritto al lucro cessante, entro il 40% dell’indennizzo, e al rimborso dei premi, con credito privilegiato.

Sugli abusi edilizi il perimetro è stretto. Sono assicurabili solo gli immobili costruiti o ampliati con un titolo edilizio valido, o ultimati quando il titolo non era richiesto, e quelli in sanatoria o con una procedura di sanatoria o di condono in corso. Agli altri, senza distinzione tra piccoli e grandi abusi, non spetta alcun indennizzo, contributo, sovvenzione o agevolazione a carico di risorse pubbliche.

Per il capannone conta il costo di ricostruzione

Per i fabbricati la somma assicurata è il valore di ricostruzione a nuovo. Con un paragone che la guida stessa definisce generico, fatto 100 il valore commerciale di un capannone, la somma assicurata può essere pari al 30-40%. Per macchinari e attrezzature vale il costo di rimpiazzo, per i terreni il costo di ripristino a primo rischio assoluto. Le altre immobilizzazioni sono assicurate a valore intero, e se il valore dichiarato è inferiore a quello reale l’indennizzo può ridursi.

Il massimale coincide con la somma assicurata fino a 1 milione di euro e non scende sotto il 70% della somma assicurata tra 1 e 30 milioni; oltre i 30 milioni, o per le grandi imprese, si negozia liberamente. Lo scoperto può arrivare al 15% del danno indennizzabile. È libero per le grandi imprese come le definisce il decreto attuativo (oltre 150 milioni di euro di fatturato e almeno 500 dipendenti) e, con la legge 78/2025, anche per i gruppi che nel complesso hanno gli stessi requisiti e assicurano controllate e collegate con un’unica polizza.

Bombe d’acqua e grandine restano fuori dal perimetro

La copertura obbligatoria riguarda cinque eventi: terremoto, alluvione, inondazione, esondazione e frana. Fra gli esclusi ci sono mareggiate, allagamenti da bombe d’acqua, bradisismo, eruzioni vulcaniche, frane graduali o già note, oltre alle spese di demolizione e sgombero. Gli esempi della guida mostrano dove passa il confine: l’alluvione dell’Emilia-Romagna del 2023 rientra, la bomba d’acqua di Milano del 21 giugno 2024 no.

Per quello che resta fuori, la guida indica le coperture aggiuntive: business interruption per il lucro cessante da fermo produttivo, estensioni della responsabilità civile, garanzie per i danni esclusi come bombe d’acqua e grandinate, coperture per i rischi indiretti. A chi fa prevenzione possono essere riconosciute riduzioni di premio, e le soluzioni di prevenzione, vanno studiate «assieme all’intermediario/broker assicurativo che assiste l’impresa».

Entro 72 ore, un unico evento

Quando arriva il sinistro, la guida indica agenti e broker come interlocutori per aprire la pratica nei tempi più rapidi, anche con una stima sommaria dei danni, e chiedere la perizia. Per il quadro completo servono però i tempi tecnici. Le prosecuzioni del fenomeno entro 72 ore dalla prima manifestazione valgono come un unico evento ai fini di massimali e scoperti, e per il terremoto conta l’area individuata dalle autorità e localizzata dall’INGV rispetto all’epicentro.

La guida richiama poi la legge quadro sulla ricostruzione post-calamità (L. 40/2025, art. 23). Nelle aree in cui è dichiarato lo stato di ricostruzione, la legge prevede una liquidazione anticipata parziale fino al 30% per i beni strumentali all’attività: su richiesta dell’assicurato la compagnia deve fare il sopralluogo entro 15 giorni e liquidare l’anticipo nei 5 giorni successivi.

Un primo passo verso uno schema nazionale

Nella presentazione, Liverani scrive che la misura per le imprese non è un punto di arrivo ma «un primo passo di un percorso evolutivo più ampio, per costruire progressivamente uno schema assicurativo nazionale di carattere sistemico», anche perché altri rischi naturali, oggi esclusi, sono destinati a pesare di più con il cambiamento climatico. Camilli chiede di affiancare all’obbligo la prevenzione: più investimenti pubblici per la messa in sicurezza del territorio e, da valutare, sostegni a chi investe in prevenzione e protezione e interventi fiscali, come «l’esenzione dall’imposta sul premio assicurativo».

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