Ex Art. 16, D.M. 232/2023 – Legge Gelli-Bianco n. 24/2017
Ogni struttura sanitaria è tenuta a istituire al proprio interno una funzione dedicata alla valutazione dei sinistri sul piano medico-legale, clinico e giuridico, nonché alla verifica della pertinenza e della fondatezza delle richieste risarcitorie a essa indirizzate. Tale funzione riveste un ruolo strategico, poiché costituisce il presupposto operativo per la corretta determinazione delle poste di quantificazione economica delle riserve sinistri e, più in generale, per la costituzione del Fondo Rischi e del Fondo Riserva Sinistri previsti rispettivamente dagli Artt. 10 e 11 del medesimo Decreto.
Il Comitato Valutazione Sinistri (C.V.S.)
Il Comitato Valutazione Sinistri, comunemente abbreviato in C.V.S. rappresenta lo strumento operativo cardine delle Aziende Sanitarie per l’analisi delle cause che hanno prodotto l’evento dannoso. Attraverso un approccio multidisciplinare, il Comitato esamina in modo puntuale ogni sinistro e la relativa richiesta risarcitoria, garantendo una valutazione integrata sotto il profilo clinico, medico-legale e giuridico.
Scopi e Obiettivi
Il principale mandato del C.V.S. consiste nell’analizzare le richieste risarcitorie in stretta collaborazione con le figure professionali di riferimento: il Risk Manager e il Medico Legale. Tra gli obiettivi prioritari figura la riduzione dell’impatto economico dei sinistri e, aspetto ancora più ambizioso nel contesto sanitario italiano, l’attuazione di una politica strutturata di prevenzione del rischio, costruita sulla base delle informazioni derivanti dall’analisi sistematica degli eventi dannosi.
L’attività del Comitato comprende:
- la raccolta e la valutazione delle informazioni relative alla tipologia di ogni evento;
- la gestione dei rapporti con i danneggiati e i loro legali;
- il coinvolgimento, ove necessario, del personale sanitario direttamente implicato nei fatti;
- il contributo alla strutturazione di un’eventuale copertura assicurativa aziendale per la Responsabilità Civile verso Terzi.
Composizione del Comitato
(Competenze minime obbligatorie, interne o esterne, che la struttura deve garantire)
La composizione ordinaria del C.V.S. prevede le seguenti figure:
- Direttore Sanitario (o suo delegato), con funzione di coordinamento;
- Responsabile degli Affari Legali (avvocato), per il presidio giuridico;
- Medico Legale (aziendale o consulente esterno), con il compito fondamentale di analizzare le responsabilità dal punto di vista clinico e valutare il nesso causale;
- Risk Manager, figura centrale nella gestione proattiva del rischio;
- Liquidatore della Compagnia assicurativa e, ove presente, il Broker Aziendale, nei casi in cui sia attiva una polizza di R.C.T.
Nei casi in cui la struttura abbia optato per la auto-ritenzione del rischio (la cosiddetta misura analoga prevista dall’Art. 10, comma 1 della Legge n. 24/2017), in assenza di copertura assicurativa esterna, diventa indispensabile integrare il Comitato con legali specializzati, preferibilmente sia in diritto civile che penale, a supporto del Risk Manager e del Medico Legale.
L’Attività del Comitato
Le riunioni periodiche del C.V.S. sono convocate dal proprio Coordinatore, generalmente individuato nella figura del Direttore Sanitario, Dirigente Ammnistrativo o del Risk Manager.
L’istruzione di ogni sinistro prende avvio dallo studio della documentazione sanitaria completa, che è buona prassi circolarizzare tra i componenti del Comitato prima di ogni seduta, così da consentire un’analisi preventiva approfondita delle richieste risarcitorie e della cartella clinica.
Nei casi di particolare complessità, accanto al Medico Legale, cui spetta la valutazione del nesso di causalità tra l’evento e il danno lamentato, può rendersi necessaria la consulenza di uno specialista di branca. Una volta accertato l’an debeatur(se e quanto sia dovuto), il C.V.S. provvede alla quantificazione economica del danno (quantum) e, qualora le circostanze lo richiedano, alla formulazione di una proposta liquidatoria, compito solitamente affidato all’Ufficio Legale aziendale.
Fondo Rischi e Fondo Riserva Sinistri: Funzioni e Differenze
La corretta e costante operatività del C.V.S. è il presupposto per l’applicazione degli Artt. 10 e 11 del D.M. 232/2023, che disciplinano rispettivamente il Fondo Rischi e il Fondo Riserva Sinistri.
Art. 10 – Fondo Rischi
Costituisce un accantonamento preventivo destinato a fronteggiare passività future legate a eventi non ancora concretizzatisi sotto forma di richiesta risarcitoria. La sua entità dipende dalla tipologia e dal volume delle prestazioni erogate, nonché dalle dimensioni della struttura. In sintesi: copre l’incerto, sia quanto all’accadimento sia quanto all’importo.
Art. 11 – Fondo Riserva Sinistri
Costituisce un accantonamento a fronte di richieste risarcitorie già formalizzate, notificate nel corso dell’esercizio in corso o di quelli precedenti, relative a sinistri aperti e non ancora liquidati, incluse le relative spese di gestione. Si tratta dell’equivalente delle classiche riserve tecniche del settore assicurativo. L’obbligo di costituzione si applica sia in regime di auto-ritenzione totale sia nei sistemi “misti”, in presenza di franchigie a carico dell’azienda.
Come previsto dall’Art. 12 del Decreto (Interoperabilità tra i Fondi), i due fondi possono essere collegati: l’accantonamento inizialmente appostato nel Fondo Rischi può essere trasferito al Fondo Riserva Sinistri nel momento in cui l’evento si concretizza con la denuncia formale e la relativa richiesta risarcitoria.
Considerazioni Conclusive
Al momento della redazione di questo articolo, il termine del 16 marzo 2026 previsto per l’adeguamento delle strutture sanitarie e degli assicuratori al D.M. 232/2023 è già decorso da alcuni giorni. Il fermento tra aziende e operatori del settore assicurativo è palpabile, nella corsa all’ottemperanza dei requisiti minimi imposti dalla normativa.
Rimane tuttavia aperta una questione cruciale: chi eserciterà la vigilanza? Come già evidenziato dal dr. Federico Gelli, mancano ancora almeno tre decreti attuativi per completare il quadro normativo, tra cui, in modo determinante, quello che istituirà l’Organo preposto al controllo. Confidiamo che l’attesa, questa volta, non si protragga per altri anni.









