Le esclusioni AI nelle polizze hanno ormai un numero di modulo e una data: tre forme ISO dal 1° gennaio 2026, oltre sessanta gruppi mossi presso i regolatori americani, un professionista su cinque con assicurati già in perdita.
Dal 1° gennaio 2026 la responsabilità civile generale statunitense ha tre moduli che escludono l’intelligenza artificiale generativa: CG 40 47, CG 40 48 e CG 35 08, prodotti da Verisk tramite ISO Core Lines Services dopo un deposito multistato del luglio 2025. Presso i regolatori si sono mossi oltre sessanta gruppi assicurativi danni. Quarantuno hanno almeno una controllata che ha depositato l’adozione di un’esclusione, le controllate di altri venti hanno depositato il rinvio. E un professionista assicurativo su cinque riferisce assicurati che hanno già subito perdite economiche legate all’AI o aperto un sinistro. Fra questi, poco più della metà è stato coperto per intero, il 44% solo in parte, il 3% per nulla.
Un rischio solo, quattro rami che rispondono in modo diverso
Il rischio AI non ha un ramo di appartenenza. Un attacco reso credibile da contenuti sintetici scivola nella cyber; l’output errato di un software venduto al cliente chiama la responsabilità professionale tecnologica; la contestazione agli amministratori tocca la D&O; il danno a persone o cose finisce nella RC generale, la linea colpita per prima dalle esclusioni. E poiché la gran parte delle imprese non sviluppa i propri sistemi ma li integra da fornitori e piattaforme, resta un’esposizione annidata in contratti mai scritti per ospitarla.
Venticinque milioni e mezzo senza un sistema violato
Nel 2024, alla società di ingegneria Arup, un dipendente ha disposto quindici bonifici, per 25,6 milioni di dollari, dopo una videoconferenza in cui tutti gli altri partecipanti, direttore finanziario incluso, erano deepfake. Nessun sistema interno era stato compromesso, e il responsabile informatico ha parlato di ingegneria sociale potenziata dalla tecnologia, non di attacco informatico. Ed è su quella distinzione che si decide la copertura. Se la cyber ruota intorno alla violazione dei sistemi informativi, una frode con voce clonata e bonifico autorizzato dalla vittima può restare fuori dal trigger, mentre la garanzia che davvero risponde, l’estensione sulla frode da ingegneria sociale, è di norma sottolimitata.
Nel febbraio 2025, in Italia, la voce clonata del ministro della Difesa Guido Crosetto e un numero ministeriale contraffatto sono serviti a chiedere bonifici per il riscatto di giornalisti mai rapiti. Un imprenditore ha versato un milione di euro su un conto di Hong Kong, di cui circa 980.000 poi individuati e bloccati su un conto olandese. In Ferrari, nel luglio 2024, lo stesso schema è caduto su una domanda: il titolo di un libro che l’amministratore delegato gli aveva consigliato pochi giorni prima, e che la voce clonata al telefono non sapeva.
Quando l’output sbagliato diventa errore professionale
Il 14 febbraio 2024 il tribunale amministrativo della Columbia Britannica, organo per controversie di modico valore, ha ordinato ad Air Canada di pagare 650,88 dollari canadesi di danni a un passeggero che il chatbot del sito aveva indotto a credere di poter chiedere una tariffa agevolata dopo il viaggio. Conta il principio più della cifra: condotta qualificata come dichiarazione inesatta colposa, respinta la tesi del chatbot come entità separata dal sito. Non è un precedente vincolante, ma la regola che ne esce è elementare. L’impresa risponde di ciò che compare sulle proprie pagine.
In Mobley contro Workday, davanti al tribunale federale della California del Nord, si discute se chi vende software di selezione risponda direttamente della discriminazione nel lavoro: nessuna condanna, causa in istruttoria, collettiva ammessa in via preliminare sulla sola età. In Italia il Tribunale di Firenze, con ordinanza del 14 marzo 2025, ha respinto la domanda di responsabilità aggravata proposta contro la parte il cui difensore aveva citato sentenze di Cassazione inesistenti, generate con ChatGPT da un collaboratore, perché mancavano la mala fede e la colpa grave.
«Arising out of», la cerniera più larga del contratto
I tre moduli sono facoltativi: CG 40 47 esclude danni fisici, materiali e lesioni personali e pubblicitarie, CG 40 48 solo queste ultime, CG 35 08 gli stessi danni fisici e materiali sotto la garanzia prodotti e operazioni completate; la definizione di AI generativa comprende anche il codice. Il peso però non sta nei danni esclusi, sta nel verbo che li aggancia: «arising out of generative artificial intelligence». In linea generale, nella maggioranza delle giurisdizioni statunitensi quella formula richiede soltanto una connessione causale ampia, non la causalità prossima. W.R. Berkley è andata oltre, con la prima esclusione «assoluta» del mercato per D&O, E&O e fiduciary liability, con trigger «based upon, arising out of, or attributable to» esteso fino alle dichiarazioni, garanzie, promesse o accordi resi da un chatbot.
L’ampiezza è anche il contrappeso. Le corti potrebbero leggere restrittivamente clausole tanto larghe, per evitare che la garanzia diventi illusoria, e dove la domanda allega insieme condotte AI e non AI l’obbligo di difesa può sopravvivere. Nella employment practices liability la maggioranza dei testi resta comunque silente, e le esclusioni assolute sono stimate da un broker vicino al 10% del mercato. Al luglio 2026 nessun caso-guida ha detto come si leggeranno.
In Italia quelle clausole non nascono, arrivano
In Italia e in Europa continentale non risultano esclusioni AI standardizzate, perché forme ISO e depositi tariffari statali sono un meccanismo statunitense che qui non ha equivalente. Nessun operatore italiano risulta averle adottate pubblicamente, il che è assenza di documentazione e non prova che non esistano. Il wording arriva lo stesso, per tre canali: i programmi internazionali dei gruppi multinazionali, la capacità collocata a Lloyd’s tramite coverholder e agenzie italiane, i contratti delle compagnie estere in libera prestazione di servizi o in stabilimento.
Calato in un contratto italiano, quel testo cambia effetto. L’interpretazione segue gli artt. 1362 e seguenti del codice civile, e l’art. 1370, nel dubbio, interpreta a favore dell’altro contraente le clausole predisposte. La cerniera larga può quindi ritorcersi contro l’assicuratore che l’ha scritta. E il trapianto ha già mostrato di poter fallire: sulle D&O la Cassazione ha affermato la nullità del Company Reimbursement, clausola di matrice anglosassone importata senza il retroterra giuridico che le dava senso (ordinanza 18458/2026, depositata l’8 giugno 2026).
Responsabilità che si allarga, garanzia che si stringe
Il movimento normativo va nella direzione opposta. La direttiva (UE) 2024/2853 include nella nozione di prodotto software, aggiornamenti e sistemi di IA, con responsabilità oggettiva del produttore e nessun onere di provare la colpa. Il termine di recepimento è il 9 dicembre 2026. La proposta di direttiva sulla responsabilità da intelligenza artificiale è stata invece ritirata, con formalizzazione il 6 ottobre 2025. Sull’AI Act il regolamento di semplificazione (UE) 2026/1744 è in vigore dal 27 luglio 2026: il 2 agosto 2026 resta il termine generale, anche per la trasparenza dell’art. 50, mentre l’Allegato III slitta al 2 dicembre 2027. Lì dentro finiscono selezione del personale (punto 4) e merito creditizio (punto 5, lett. b, con l’antifrode finanziario escluso per testo); l’assicurazione compare una volta sola, al punto 5 lett. c), solo per rischio e pricing su persone fisiche nei rami vita e malattia.
Si verifica per scenari, non per etichette
La domanda sull’uso dell’AI, come casella da spuntare, non produce informazione utile. Serve ricostruire come la tecnologia entra nel processo: provenienza dei modelli, supervisione umana, validazione degli output, fornitori, procedure in caso di errore. La revisione separa quattro scenari, attacco informatico facilitato dall’AI, frode per impersonificazione, danno da servizio tecnologico e contestazione agli organi societari, e in ciascuno guarda trigger, definizioni, esclusioni e sottolimiti. Il rischio maggiore non è la singola esclusione: è il disallineamento fra polizze dello stesso programma, con la cyber che rinvia alla E&O mentre la E&O esclude lo stesso evento.
Un modulo con un numero e una data è un fatto verificabile. La sua tenuta davanti a un giudice italiano, per ora, no. Fino alla prima decisione l’unico presidio disponibile è leggere insieme i testi del programma, prima del sinistro e non dopo.










