EIOPA ha consegnato alla Commissione europea gli standard minimi comuni per i sistemi di garanzia assicurativa. Letto dall’Italia, il documento indica un vuoto che riguarda il canale distributivo più dei massimali.
Il parere porta la data del 31 agosto, termine fissato per la consegna, ed è stato pubblicato il 1° settembre. Nasce dall’articolo 98 della IRRD, che impegna la Commissione, sentita EIOPA, a riferire a Parlamento e Consiglio sull’opportunità di standard minimi comuni per gli Insurance Guarantee Scheme. La proposta legislativa arriverà dopo. L’allegato tecnico contiene intanto una mappa Stato per Stato, e la riga italiana dice più di quanto lasci intendere la classificazione formale.
L’unico comparto retail rimasto senza rete
Il punto di partenza di EIOPA è che l’assicurazione resta l’unico grande settore finanziario retail privo di un’armonizzazione minima dei sistemi di garanzia nell’Unione, mentre depositi bancari e investimenti in titoli hanno da anni le rispettive direttive. Almeno diciassette Stati membri hanno un IGS, diciotto contando lo schema austriaco; gli altri no, e chi ce l’ha lo ha costruito su perimetri, soglie e presupposti di attivazione molto diversi fra loro.
Su questo il documento insiste: il Mercato Unico assicurativo funziona per le imprese e ancora non per gli assicurati quando l’impresa entra in risoluzione o insolvenza, perché nei casi transfrontalieri la copertura dipende spesso da dove è localizzato il rischio, che può non coincidere né con la residenza del cliente né con il luogo di acquisto.
Due schemi in tabella, e una rete che si è mossa da poco
L’Italia non compare fra i Paesi senza IGS. Compare fra quelli con IGS multipli, con due colonne nella tabella di copertura, e le note dell’allegato spiegano cosa ci sia dentro: il sistema di garanzia italiano copre soltanto la responsabilità civile per i danni causati durante l’attività venatoria, ed esiste uno schema per la responsabilità civile sanitaria attualmente non operativo. Quest’ultimo è il fondo dell’articolo 14 della legge Gelli-Bianco, che dovrebbe intervenire per l’eccedenza dai massimali e per l’insolvenza dell’assicuratore, e che dal 2017 attende il regolamento attuativo. La RC auto resta fuori dal perimetro del parere: ricade nella Motor Insurance Directive, armonizzata dal 1972.
La rilevazione europea coglie però l’Italia poco prima di un passaggio importante. Il Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita, istituito dalla legge di bilancio 2024 con l’inserimento del Capo VI-bis nel Codice delle Assicurazioni, ha completato l’avvio nel corso del 2026, dallo statuto approvato da IVASS alla nomina degli organi di governo, e le compagnie hanno cominciato a versare i contributi.
Il privilegio sulle riserve funziona in un altro modo
Nella pratica il privilegio dell’articolo 258 del Codice viene spesso letto come se fosse una copertura. L’articolo riserva in via prioritaria gli attivi posti a copertura delle riserve tecniche alle obbligazioni dei contratti cui si riferiscono, e nei danni fa passare per primi i beneficiari dei sinistri verificatisi entro sessanta giorni dalla pubblicazione del provvedimento di liquidazione, poi i titolari di contratti in essere in proporzione al premio per il rischio non ancora corso. Resta un grado di prelazione sul patrimonio residuo: se gli attivi sono incapienti, la differenza è addosso all’assicurato. Un fondo di garanzia lavora al contrario, paga e poi si rivale sull’attivo.
Il punto scoperto ha un nome: libera prestazione di servizi
Il comma 5 dell’articolo 274-ter dice che il Fondo vita “può consentire” l’adesione alle succursali di imprese comunitarie e alle imprese comunitarie che operano in Italia in libera prestazione di servizi. Facoltativa, non obbligatoria. La scelta è coerente con l’architettura Solvency II, dove la vigilanza sulla solvibilità di quelle imprese resta all’autorità dello Stato d’origine e l’adesione ai fondi di garanzia va comunicata solo per i rami obbligatori. Il risultato è che la porzione di mercato più esposta al problema coincide con quella che nessun presidio italiano copre per obbligo.
Due dei casi che EIOPA porta a supporto riguardano esattamente questo perimetro. Gefion, danese, operante in libera prestazione di servizi, ha perso l’autorizzazione nel 2020 ed è fallita nel 2021: circa 20.000 sinistri aperti, passività stimate in 401 milioni di euro, assicurati colpiti anche in Italia e coperture diverse da Paese a Paese, con ritardi e perdite parziali dove lo schema nazionale non arrivava. Il portafoglio comprendeva RC auto, danni alla persona e viaggio, e in Italia solo la parte RC auto sarebbe ricaduta nel Fondo per le vittime della strada, attivabile quando l’impresa che assicura il veicolo è sottoposta a procedura di insolvenza o liquidazione. Il caso FWU è ancora più netto. La compagnia lussemburghese è stata liquidata nel 2025, il Lussemburgo non ha un IGS, e gli assicurati tedeschi che avevano sottoscritto tramite la succursale in Germania non sono stati coperti da Protektor perché la società era domiciliata altrove. Avevano comprato da uno sportello locale una protezione che locale non era.
Quel canale, in Italia, pesa. La Relazione annuale IVASS sul mercato danni lo aveva già quantificato: 7,8 miliardi di premi danni nel 2024 dalle imprese SEE in stabilimento e 2,7 miliardi da quelle a controllo estero in libera prestazione, entrambe in crescita del 9,9%, con una presenza in stabilimento fra il 28% e il 35% su RC generale, cauzione, perdite pecuniarie e tutela legale, e all’83% sul credito.
Dove l’Italia è già allineata, e dove no
Il Codice fissa il limite del Fondo vita a 100.000 euro per avente diritto e impone il pagamento entro novanta giorni lavorativi dalla pubblicazione del provvedimento di liquidazione coatta, d’ufficio, senza che l’avente diritto debba presentare alcuna richiesta. EIOPA su questo non fissa una durata: chiede un tetto massimo armonizzato, lasciando agli Stati la facoltà di fissarne uno più breve, e cita come riferimento i tre mesi previsti per l’offerta motivata nella RC auto. Sul termine, quindi, l’impianto italiano è nella media europea. Quello che lo distingue è che il pagamento parte d’ufficio.
Il divario è altrove. EIOPA indica un perimetro mirato che comprende quasi tutto il vita e, sui danni, incendio e altri danni ai beni, RC generale, infortuni, cauzione e malattia. E chiede un trigger anticipato, con il fondo attivato al più tardi quando l’impresa è “failing or likely to fail”, quindi prima dell’insolvenza conclamata, mentre il Fondo vita italiano ha come presupposto tipico la liquidazione coatta amministrativa e può muoversi prima solo nei limiti in cui lo prevede il suo statuto.
Quando la compagnia sparisce, resta chi ha venduto la polizza
L’ordinamento italiano non prevede una responsabilità espressa dell’intermediario per il collocamento di prodotti di un’impresa che si riveli poi insolvente: le obbligazioni nascono dal contratto con la compagnia, e l’attività è riservata e autorizzata. Restano l’articolo 119-bis del Codice, il Regolamento IVASS 40/2018 e un fatto operativo già misurabile. Con la decisione 686/2026 l’Arbitro Assicurativo ha dichiarato inammissibili i ricorsi proposti quando l’impresa era già in revoca o in liquidazione: è uno dei primi orientamenti dell’organismo, e in quella procedura il broker risponde in proprio, senza lo schermo della mandante. Chi si accorge tardi perde la copertura e insieme la via alternativa di risoluzione, e la verifica periodica dello status autorizzativo delle mandanti estere diventa attività da documentare.
Un dettaglio del Fondo vita riguarda poi direttamente la categoria: aderiscono in via obbligatoria anche gli iscritti al RUI con premi vita annui raccolti o intermediati pari o superiori a 50 milioni di euro, e i loro contributi valgono non oltre un quinto della contribuzione annuale complessiva. La distribuzione contribuisce quindi a finanziare la riforma, oltre a esserne destinataria.
Il seguito del parere dipende ora dalla Commissione, mentre il calendario italiano è già scritto: la IRRD va recepita entro gennaio 2027. Alla domanda che un cliente può legittimamente porre, chi paga se la compagnia salta, l’Italia risponde oggi in modo diverso secondo il ramo e secondo la nazionalità dell’impresa. Ricostruire quella risposta, polizza per polizza, è parte del lavoro di chi l’ha collocata.








