Per la Cassazione è nulla, per inesistenza del rischio, la garanzia di Company Reimbursement. La protezione diretta degli amministratori resta piena, ma i wording di matrice anglosassone finiscono sotto esame.
Un’ordinanza della terza sezione civile della Cassazione, depositata l’8 giugno, ha stabilito che una delle clausole più diffuse nei contratti Directors & Officers è nulla. Si tratta della garanzia con cui l’assicuratore promette di rimborsare la società delle somme che questa ha versato per tenere indenne il proprio amministratore. Il motivo non è un vizio di forma, ma un difetto di sostanza: quella clausola assicura un rischio che, nell’ordinamento italiano, non può esistere. La posta in gioco non è la tenuta delle polizze D&O come prodotto, ma la ridefinizione di ciò che la copertura può davvero garantire.
Una nullità enunciata a ricorso già respinto
La pronuncia (n. 18458/2026) porta con sé una particolarità procedurale che ne aumenta il peso. La Corte ha dichiarato inammissibili tutti i motivi del ricorso, arrivato dopo una decisione della Corte d’Appello di Milano del 2022, e avrebbe potuto fermarsi lì. Ha scelto invece di enunciare un principio di diritto nell’interesse della legge, ai sensi dell’articolo 363 del codice di procedura civile, proprio in ragione della diffusione crescente delle polizze D&O. È dunque un orientamento offerto al mercato più che una condanna delle parti, e per questo destinato a pesare sui prossimi contenziosi e sulla redazione dei contratti.
Il principio è netto: è nulla, per inesistenza del rischio ai sensi dell’articolo 1895 del codice civile, la clausola con cui l’assicuratore si obbliga a rivalere una società delle somme che questa, “senza esservi tenuta per legge o per contratto”, abbia pagato al proprio amministratore per tenerlo indenne dalle pretese risarcitorie di terzi danneggiati dalla sua condotta dolosa o colposa nell’esercizio delle mansioni.
Le due anime della D&O
Per capire la portata della decisione occorre tenere separati i due profili che convivono in una polizza Directors & Officers. Uno riguarda la responsabilità civile dell’amministratore verso i terzi: quando è la società a stipulare, la garanzia opera “per conto di chi spetta” secondo l’articolo 1891 del codice civile, ed è la componente che il mercato chiama Side A. L’altro è il rimborso alla società delle somme che essa stessa ha anticipato per manlevare l’amministratore, la cosiddetta Side B o Company Reimbursement.
La Cassazione colpisce soltanto il secondo profilo. La protezione diretta del management, cuore della domanda assicurativa e ragione stessa per cui una D&O viene acquistata, resta pienamente valida. Il colpo cade sulla promessa fatta alla società, non su quella fatta all’amministratore.
Un rischio che non può nascere
Il ragionamento muove da un principio di responsabilità civile. Chi affida un incarico non ha, in linea generale, alcun obbligo di manlevare chi lo esegue dai danni che questi arreca a terzi. L’articolo 2049 del codice civile pone la responsabilità del committente verso i terzi danneggiati, non un dovere di tenere indenne il preposto. Se manca un obbligo giuridico della società di rimborsare l’amministratore, la clausola assicura un evento che non può verificarsi: da qui la nullità per inesistenza del rischio.
Né regge l’ipotesi di un rimborso spontaneo. Anche se la società decidesse di indennizzare l’amministratore pur non essendovi tenuta, quella perdita resterebbe non assicurabile per una ragione che tocca l’essenza stessa del contratto: l’assicurazione contro i danni presuppone un evento futuro, incerto e indipendente dalla volontà dell’assicurato, mentre un pagamento deciso liberamente è, per definizione, voluto. Senza alea non c’è rischio, e senza rischio non c’è copertura.
Resta un’unica ipotesi in cui la società potrebbe davvero dover qualcosa all’amministratore: il regresso per un danno cagionato in solido, regolato dall’articolo 2055 del codice civile. Ma quell’eventualità non si copre con un’assicurazione contro le perdite pecuniarie, perché richiederebbe una polizza di responsabilità civile della società. La clausola di Company Reimbursement, così come tradizionalmente formulata, non intercetta alcun rischio realmente assicurabile.
Una clausola trapiantata senza il suo terreno
L’origine dell’anomalia è nota a chi frequenta il ramo. I wording D&O in circolazione in Italia sono in larga parte mutuati dai modelli statunitensi. Là numerose legislazioni statali impongono alle società di tenere indenni gli amministratori dai costi delle azioni di terzi quando abbiano agito in buona fede, e la buona fede si presume: l’obbligo di rimborso è quasi automatico, e assicurarne il rischio ha piena logica economica. In Italia mancano entrambi i pilastri, la norma che impone il rimborso e la presunzione di buona fede. Il testo è stato importato senza il suo retroterra giuridico, e ne è uscita una garanzia priva di oggetto.
Il segnale per un ramo anglosassone
La D&O italiana è un mercato di nicchia ma sensibile: la coprono circa nove società quotate su dieci, mentre la platea delle PMI resta in larga parte scoperta. La capacity è storicamente in mano ad assicuratori anglosassoni e la distribuzione passa dai grandi broker internazionali, gli stessi che hanno introdotto quei wording. Dopo l’irrigidimento del mercato del post-2020 la discesa dei prezzi ha rallentato, ma la severità dei sinistri e i costi legali continuano a crescere: un contesto in cui la qualità del testo contrattuale conta quanto il livello del premio. Non a caso, tra i coverholder dei Lloyd’s specializzati in Italia sulla responsabilità professionale e le financial lines, la selezione si sta spostando sulla capacità di costruire wording coerenti con l’ordinamento nazionale.
L’ordinanza non arriva isolata. Nel novembre 2025 la stessa terza sezione (Cass. 28967/2025) aveva affermato la nullità dei patti di manleva sulle sanzioni amministrative dentro le D&O, valorizzando il criterio letterale delle clausole. Due decisioni ravvicinate disegnano un orientamento coerente sul perimetro dell’assicurabilità: la Cassazione sta separando ciò che una polizza può promettere alla società da ciò che protegge, legittimamente, il singolo amministratore. E il segnale non riguarda soltanto la D&O: negli stessi mesi la terza sezione, con la sentenza sulle polizze infortuni che ha riaffermato il principio indennitario, aveva già mostrato una lettura che ridisegna ramo per ramo il confine tra ciò che una copertura può davvero garantire e ciò che eccede la sua funzione.
Per chi struttura e colloca queste coperture, la lettura è operativa. I wording di matrice estera chiedono di essere riletti alla luce del diritto italiano, la clausola di Company Reimbursement va esaminata voce per voce in sede di rinnovo, e la protezione del patrimonio societario, dove serve, va costruita là dove il rischio esiste davvero, cioè in una responsabilità civile della società.
La D&O non esce ridimensionata da questa ordinanza, esce messa a fuoco. La Corte non ha tolto una garanzia: ha ricordato che una polizza può assicurare soltanto ciò che può accadere. Per un ramo cresciuto su testi importati, è l’invito a riportare ogni promessa contrattuale sul terreno in cui il rischio esiste davvero.










