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IA generativa, il Codice Etico di UEA: la responsabilità dell’intermediario non si delega

BrokerChannel.it di BrokerChannel.it
16/09/2026
A A
codice etico intelligenza artificiale

UEA aggiunge al proprio Codice Morale 21 articoli sull’intelligenza artificiale generativa: riservatezza dei dati, controllo umano delle decisioni, trasparenza verso il cliente e richieste alle compagnie.

Niente dati dei clienti in strumenti non autorizzati, nessuna decisione rilevante per il cliente automatizzata senza intervento umano, informazione al cliente quando l’IA pesa sul lavoro svolto per lui. Sono alcuni degli impegni del Codice Etico sull’uso dell’intelligenza artificiale generativa che UEA, Unione Europea Assicuratori, ha presentato il 15 settembre e che indica come il primo rivolto agli intermediari assicurativi. Le regole riguardano il lavoro quotidiano con i clienti, i rapporti con le compagnie e l’organizzazione dell’agenzia.

Un addendum al Codice Morale, scritto in prima persona

Il documento, datato Milano, 9 settembre 2026, è un addendum al Codice Morale, quello che ogni socio sottoscrive entrando in UEA. UEA si definisce una libera associazione di intermediari, è nata nel 1973 da un piccolo gruppo di agenti e ha sede a Milano. Il lessico lo riflette (agente, consulente, collaboratore, «impresa agenzia») e i 21 articoli sono scritti come impegni che il singolo associato assume in prima persona.

La premessa riconosce all’IA generativa un contributo al servizio, ai tempi operativi, all’analisi e alla comunicazione, ma fissa subito il confine: non sostituisce «la responsabilità morale, professionale e giuridica dell’agente, del consulente, del collaboratore o dell’organizzazione che la utilizza». «Non vogliamo fermare l’innovazione, vogliamo darle una direzione. […] La tecnologia deve aumentare le capacità dell’agente, non diminuire la sua responsabilità», afferma il presidente Mario Cipriano.

Il segreto professionale arriva dentro gli strumenti di IA

L’articolo 5 richiama il segreto professionale già previsto dal Codice Morale su tutto ciò che riguarda la vita personale, patrimoniale, familiare, sanitaria e assicurativa dei clienti, e ne ricava un impegno operativo: dati personali e sensibili, documenti contrattuali, sinistri, condizioni economiche e dati sanitari non si inseriscono negli strumenti generativi, salvo che ciò avvenga con strumenti autorizzati, basi giuridiche adeguate, misure di sicurezza e garanzie contrattuali idonee.

L’articolo 6 sposta lo sguardo sul fornitore. Gli strumenti adottati devono garantire che i dati non finiscano a soggetti non autorizzati, non siano conservati oltre il necessario e non vengano usati per addestrare, migliorare o alimentare modelli esterni senza base giuridica, informazione agli interessati e garanzie specifiche. Sicurezza, tracciabilità, controllo degli accessi e cancellazione o anonimizzazione vanno verificati prima dell’uso. «Nessun vantaggio di efficienza può giustificare un uso dei dati contrario alla fiducia del cliente […]», si legge nel testo. Scegliere uno strumento, e leggere le condizioni con cui il fornitore tratta i dati, diventa quindi parte della condotta professionale.

«Nel rapporto assicurativo il dato non è semplicemente un’informazione: molto spesso racconta la vita di una persona, la sua famiglia, il suo patrimonio, la sua salute o la sua attività professionale», osserva Cipriano.

Decisioni, consulenza e condizioni di polizza sotto controllo umano

Per l’articolo 1 ogni decisione che incide sui diritti, sugli interessi o sulla posizione assicurativa del cliente resta sotto controllo umano. L’articolo 3 lascia all’associato la responsabilità di ogni contenuto prodotto con l’ausilio dell’IA: va verificato prima di usarlo con clienti, compagnie o autorità, e nessun risultato generato automaticamente va presentato come certo senza revisione umana. Fra gli usi vietati dall’articolo 14 figurano l’automazione di decisioni rilevanti per il cliente senza adeguato intervento umano e la sostituzione della consulenza professionale con risposte automatiche non controllate.

L’articolo 8 esclude comunicazioni ingannevoli, ambigue o eccessivamente persuasive e ogni uso dell’IA che possa «deformare artificialmente il significato di garanzie, esclusioni, limiti, franchigie, premi, obblighi, diritti, rischi, prestazioni o condizioni contrattuali». È il passaggio più vicino al lavoro quotidiano sulle coperture: una sintesi imprecisa di esclusioni o franchigie cambia ciò che il cliente crede di aver acquistato.

L’articolo 7 impegna a informare il cliente, con linguaggio chiaro, quando l’IA generativa è usata «in modo significativo» per contenuti, analisi, sintesi, simulazioni o comunicazioni che lo riguardano. La trasparenza, precisa il testo, non deve ridursi ad adempimento formale: il cliente deve capire quale ruolo ha avuto il professionista e quali verifiche umane sono state fatte.

Alle compagnie si chiedono strumenti controllabili

L’articolo 15 esce dal perimetro dell’agenzia. L’associato si impegna a chiedere a compagnie, fornitori tecnologici e partner strumenti di IA conformi alla legge, sicuri, trasparenti, controllabili e rispettosi dei diritti della clientela, e a opporsi «con fermezza a scelte tecnologiche che possano ledere gli interessi dei clienti», il prestigio degli associati o la dignità della categoria.

Sul rapporto fra imprese e reti distributive si è espressa anche EIOPA. La sua Opinion sulla governance e la gestione del rischio dell’IA, del 6 agosto 2025, copre le attività sia delle imprese sia degli intermediari, che restano responsabili in ultima istanza dei sistemi di IA che usano, anche quando li sviluppano insieme a fornitori terzi. Dove rilevante, le compagnie dovrebbero informare gli intermediari quando una decisione è presa sulla base di un sistema di IA, così che possano rispettare i propri obblighi verso i clienti.

Il calendario dell’AI Act, intanto, si è allungato: il Digital Omnibus on AI, Regolamento (UE) 2026/1744 dell’8 luglio 2026, ha rinviato al 2 dicembre 2027 gli obblighi per i sistemi ad alto rischio dell’Allegato III, fra cui quelli per il pricing e la valutazione del rischio nelle assicurazioni vita e salute delle persone fisiche.

Regole interne per l’agenzia e tutele per i collaboratori

L’articolo 19 prevede che il socio e la sua impresa agenzia operino con regole interne che comprendano almeno strumenti autorizzati e vietati, categorie di dati inseribili, procedure di verifica umana, tracciabilità e conservazione, ruoli e responsabilità, sicurezza informatica, informazione a clienti e collaboratori, formazione periodica e gestione di incidenti, errori e output dannosi.

L’articolo 16 esclude l’uso dell’IA per valutare, classificare, penalizzare o escludere collaboratori, dipendenti o colleghi sulla base di «criteri automatizzati, opachi, ingiusti o non verificati», e chiede che ogni collaboratore sia formato su regole d’uso, limiti degli strumenti, rischi di errore, privacy e segreto professionale. La formazione di chi usa questi strumenti è anche il terreno dell’obbligo di alfabetizzazione previsto dall’articolo 4 dell’AI Act.

Fra ciò che è lecito e ciò che è giusto

«Le norme ci indicano ciò che possiamo o non possiamo fare. Un Codice Etico AI deve aiutarci anche a decidere ciò che riteniamo giusto fare», sintetizza Cipriano. Il testo parla il linguaggio dell’agenzia, ma i problemi che affronta, a partire dai dati del cliente affidati a strumenti di terzi e dalla verifica umana di ciò che arriva al contraente, sono gli stessi per chiunque distribuisca polizze.

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