Procedimento massivo, senza elenco nominativo dei destinatari: chi ha un giustificato motivo per restare iscritto deve dichiararlo via posta certificata, altrimenti la cancellazione arriva entro 90 giorni dalla pubblicazione.
IVASS ha avviato il procedimento di cancellazione d’ufficio dal Registro unico degli intermediari (RUI) per gli iscritti che risultano inoperativi da oltre tre anni. Il provvedimento, prot. n. 0204867/26 del 14 settembre, lascia una finestra stretta: le dichiarazioni di giustificato motivo vanno inviate entro il 1° ottobre 2026. A chi tiene ferma una posizione nel Registro restano due settimane per decidere se difenderla.
Tre anni fermi e nessun motivo dichiarato
La cancellazione poggia sull’articolo 113 del Codice delle assicurazioni private e sull’articolo 30 del Regolamento IVASS n. 40/2018, che la prevede «in caso di mancato esercizio dell’attività, senza giustificato motivo, per oltre tre anni, a seguito dell’accertamento del relativo presupposto». Il presupposto è lo stato di inoperatività annotato nel RUI e maturato da oltre tre anni alla data di pubblicazione dell’avvio.
L’Istituto ha usato la comunicazione massiva prevista dalla legge sul procedimento amministrativo, motivandola «in ragione dell’elevato numero dei destinatari». Il procedimento si apre per tutti con la pubblicazione sul sito dell’Autorità, e da quella data decorrono i 90 giorni per la cancellazione.
Chi è inoperativo, sezione per sezione
Lo stato di «intermediari temporaneamente non operanti» è disciplinato dall’articolo 4 del Regolamento 40 e cambia contenuto a seconda della sezione del Registro:
- sezioni A e F (agenti e intermediari a titolo accessorio su incarico di imprese): iscritti che non hanno in corso incarichi di distribuzione o non hanno assolto l’obbligo di assicurazione della responsabilità civile professionale;
- sezione B (broker): iscritti che non hanno assolto l’obbligo di RC professionale;
- sezione D (banche, intermediari finanziari, istituti di pagamento, SIM, Poste Italiane): iscritti senza incarichi di distribuzione in corso.
Le sezioni C ed E, produttori diretti e collaboratori, non prevedono uno stato di inoperatività e restano fuori dal perimetro. Lo stato, inoltre, non si attiva da sé: risulta nel Registro dalle comunicazioni che intermediari e imprese devono inviare all’IVASS, come l’inizio del periodo di inoperatività o la cessazione degli incarichi.
Per contesto, al 31 dicembre 2025 le sezioni A e B contavano 30.942 iscritti (25.121 agenti e 5.821 broker), su 228.925 intermediari autorizzati a operare in Italia secondo i dati IVASS, gli stessi che hanno fotografato l’invecchiamento degli intermediari professionali.
Una dichiarazione sostitutiva, solo via PEC
Chi ritiene di avere un giustificato motivo deve inviare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000, con la copia di un documento d’identità valido, «entro e non oltre il 01 ottobre 2026 esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata». L’indirizzo è vigilanzacondottamercato@pec.ivass.it; l’oggetto deve riportare numero di iscrizione, cognome e nome o ragione sociale e la dicitura «cancellazione inoperativi 2026».
Non sono previsti altri canali. Scaduto il termine, il provvedimento indica il passaggio successivo: «Decorso inutilmente tale termine, l’Istituto provvederà alla cancellazione dal RUI entro 90 giorni dalla data di pubblicazione del presente avvio». Le cancellazioni arriveranno quindi entro la metà di dicembre.
La verifica passa dal Registro pubblico
IVASS ricorre a questo strumento con una certa regolarità: procedure di cancellazione per inoperatività sono state avviate nel 2018, nel 2022 e nel 2023. Nel 2018 e nel 2023 l’avvio era accompagnato dall’elenco dei destinatari. Questa volta il provvedimento è un documento unico, senza allegati nominativi, e la verifica è individuale: si fa sul RUI consultabile online, dove per ogni iscritto compaiono lo stato e la data di decorrenza. Se l’inoperatività risale a oltre tre anni prima della pubblicazione dell’avvio, la posizione rientra nel procedimento.
Cancellati, ma non squalificati
Per chi viene cancellato, l’effetto riguarda l’iscrizione più che la professionalità. Il provvedimento lo scrive in chiaro: «l’eventuale cancellazione dal RUI non comporta la perdita dei requisiti per richiedere, in qualsiasi momento, una nuova iscrizione al Registro, ricorrendone i presupposti di legge».
Per le persone fisiche il rientro è regolato dall’articolo 31 del Regolamento 40. Il requisito di professionalità maturato con la prima iscrizione resta valido, e per chi era iscritto in A o B significa non dover ripassare dalla prova di idoneità. Alla domanda va però affiancato un aggiornamento professionale di almeno 30 ore, che per gli ex iscritti in A o B sale ad almeno 60 ore quando dalla cancellazione sono passati più di cinque anni.
Anche restare iscritti senza operare ha un costo. L’articolo 44 del Regolamento stabilisce che «il contributo di vigilanza è dovuto anche in caso di inoperatività», quindi una posizione ferma continua a pesare ogni anno sui conti dell’intermediario.
Una scelta che adesso ha una data
Il procedimento riguarda le singole iscrizioni, di persone fisiche e di società. Chi ha lasciato la posizione in sospeso in attesa di tornare operativo ha due strade: dichiarare il giustificato motivo, oppure lasciare che la cancellazione chiuda la posizione e, quando servirà, chiedere una nuova iscrizione con l’aggiornamento professionale previsto dal Regolamento.
Per chi vuole conservare l’iscrizione così com’è, il 1° ottobre è l’unica data utile.











