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Sanità, la Corte dei conti frena la riforma Foti: il medico resta responsabile per il danno erariale

Ettore Rocco La Scaleia di Ettore Rocco La Scaleia
24/06/2026
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FOTI_Medico

La recente sentenza n. 232/2026 della Sezione giurisdizionale per il Lazio della Corte dei conti interviene su alcuni temi centrali della responsabilità sanitaria e amministrativo-contabile, con effetti che vanno oltre il caso specifico. Il provvedimento si colloca infatti all’incrocio tra responsabilità civile, danno erariale e le più recenti riforme legislative in materia di sanità pubblica, in particolare la legge n. 24 del 2017 (cosiddetta legge Gelli-Bianco) e la legge n. 1 del 2026, nota come riforma Foti.

Il caso: un intervento chirurgico e il risarcimento ai familiari

La vicenda trae origine da un intervento chirurgico ritenuto, sulla base delle consulenze tecniche, non solo privo di adeguata indicazione clinica ma addirittura controindicato rispetto alle condizioni del paziente deceduto. A seguito dell’accertamento medico-legale, l’azienda sanitaria ha definito la controversia in via transattiva, versando circa 250.000 euro ai familiari della vittima.

Tale esborso ha determinato l’avvio dell’azione della Procura regionale della Corte dei conti per responsabilità amministrativa nei confronti del chirurgo ritenuto responsabile.

L’autonomia della responsabilità erariale rispetto alla legge Gelli-Bianco

Uno dei punti centrali della decisione riguarda l’interpretazione della legge n. 24 del 2017. La difesa del convenuto aveva sostenuto che la violazione degli obblighi informativi previsti dall’art. 13 della legge n. 24 del 2017 dovesse determinare l’improcedibilità o comunque l’inammissibilità dell’azione di responsabilità amministrativa.

La Corte dei conti ha però respinto questa tesi, ribadendo un principio consolidato: la responsabilità amministrativo-contabile è autonoma rispetto agli istituti della rivalsa e del regresso previsti dalla normativa sanitaria. Le limitazioni introdotte dalla legge Gelli-Bianco, osserva il Collegio, non interferiscono con l’azione erariale disciplinata dalla legge n. 20 del 1994.

Inoltre, tali disposizioni non possono avere effetto retroattivo su fatti avvenuti prima della loro entrata in vigore, rafforzando così la separazione tra i due piani di responsabilità.

La decorrenza della prescrizione

La sentenza ribadisce anche un orientamento ormai consolidato in materia di prescrizione del danno erariale indiretto. Il termine non decorre né dal verificarsi dell’evento dannoso né dall’avvio del giudizio civile, ma dal momento in cui l’amministrazione effettua il pagamento del risarcimento.

Solo con l’esborso, infatti, si realizza la concreta diminuzione patrimoniale dell’ente pubblico e sorge il presupposto per l’azione della Procura contabile.

Le criticità sulla riforma Foti

Particolare attenzione è dedicata alla legge n. 1 del 2026 (riforma Foti). Pur non essendo oggetto diretto del giudizio, la Corte formula osservazioni critiche sul nuovo impianto normativo.

Secondo i giudici contabili, i limiti automatici e predeterminati alla quantificazione delle condanne rischiano di comprimere eccessivamente il potere del giudice, riducendo la possibilità di valutare le specificità del caso concreto. Questo potrebbe incidere sul principio di proporzionalità della responsabilità e sull’effettività della funzione giurisdizionale della Corte dei conti.

Tali rilievi si inseriscono in un contesto più ampio di questioni già sollevate da diverse sezioni e rimesse alla Corte costituzionale, rendendo il tema ancora aperto e in evoluzione.

Responsabilità del medico e organizzazione sanitaria

Sul piano della responsabilità professionale, la Corte esclude che l’errore medico possa essere automaticamente attribuito alle sole carenze organizzative della struttura sanitaria. Viene riaffermato il principio della responsabilità personale del sanitario nelle scelte cliniche e nella vigilanza sull’attività svolta.

Pur riconoscendo un concorso causale dell’azienda sanitaria in relazione al consenso informato, il Collegio ritiene che ciò non escluda la responsabilità del medico, in presenza di condotte gravemente colpose.

Il bilanciamento tra tutela del professionista e interesse pubblico

La pronuncia si inserisce nel più ampio dibattito sul tentativo del legislatore di ridurre la cosiddetta “paura della firma” nella pubblica amministrazione e nella sanità. Tuttavia, la Corte dei conti ribadisce la necessità di mantenere un equilibrio tra la protezione dei professionisti e la salvaguardia del buon andamento dell’amministrazione sancito dall’articolo 97 della Costituzione.

Secondo i giudici, la riduzione della responsabilità non può tradursi in una sostanziale deresponsabilizzazione, soprattutto quando sono in gioco risorse pubbliche e diritti fondamentali.

Responsabilità da calibrare

La sentenza n. 232/2026 riafferma un principio chiave del sistema della responsabilità amministrativa: la buona amministrazione non si garantisce eliminando la responsabilità, ma calibrandola secondo criteri di proporzionalità, ragionevolezza ed effettività.

Un indirizzo che, pur maturato nel contesto della responsabilità sanitaria, è destinato ad avere effetti rilevanti sull’intero sistema della responsabilità pubblica e sul futuro assetto delle riforme in materia.

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