C’è un’abitudine difficile da estirpare nel mercato assicurativo italiano. Ogni volta che arriva una nuova norma, si leva puntuale il coro della protesta: troppo complessa, troppo costosa, troppo europea. Quest’ultimo aggettivo suona sempre come un’accusa, come se Bruxelles fosse un’entità lontana che ci inocula regolamentazione nel sonno. Il problema è che le cose stanno davvero così. E questo, invece di alimentare il lamento, dovrebbe silenziarlo per sempre: quando il Parlamento Europeo vota una direttiva, gli Stati membri non scelgono se recepirla. Scelgono solo come farlo. Il legislatore italiano, in questo schema, non è un censore creativo: è un notaio che trascrive. Rimandare, in questo contesto, non è una strategia. È un lusso che il mercato non può permettersi.
Il D.Lgs. 31 dicembre 2025, n. 209, che recepisce la Direttiva UE 2023/2673, entra pienamente in vigore il 19 giugno 2026 e non lascia spazio all’interpretazione creativa. La distribuzione assicurativa a distanza cessa di essere una variante digitalizzata della vendita tradizionale e diventa un terreno normativo autonomo, con regole proprie su trasparenza, recesso, chiarimenti e vigilanza. Chi non si adegua non rischia solo una sanzione pecuniaria: rischia la nullità del contratto, la cessazione dell’attività e la pubblicazione dell’inadempimento sul sito dell’IVASS. Non è un menu da cui si può ordinare à la carte.
Il Broker è Già Dentro, Che Lo Sappia o No
Il primo equivoco da sfatare riguarda proprio il mondo del brokeraggio. Molti intermediari di medie e piccole dimensioni si sono convinti che la distribuzione digitale fosse una questione che li riguardasse solo marginalmente, roba da insurtech, da banche, da comparatori. Loro, con il portafoglio aziendale e le relazioni costruite nel tempo, erano un’altra cosa. Questa convinzione è semplicemente sbagliata.
La nuova normativa non è definita dalla presenza di un sito di e-commerce con acquisto tramite carta di credito. È definita dall’utilizzo di qualsiasi strumento digitale nel processo precontrattuale e contrattuale. E-mail, firme elettroniche, moduli online, piattaforme di preventivazione: tutti questi elementi trascinano il broker nel perimetro del decreto. In Italia operano tra 2.300 e 2.800 broker attivi, e la quasi totalità utilizza già canali digitali in modo sistematico. Il che significa che questa norma non parla di un futuro lontano: parla di ciò che i broker fanno adesso, ogni giorno, spesso senza esserne consapevoli dal punto di vista regolamentare.
Due Istituti Nuovi, Due Cantieri Urgenti
La riforma introduce nel nostro ordinamento due concetti che non avevano precedenti nella tradizione normativa assicurativa italiana: la stratificazione delle informazioni precontrattuali e la funzione di recesso digitale.
La stratificazione impone che le informazioni fondamentali siano immediatamente visibili al consumatore, mentre il resto dell’informativa può essere collocato in livelli accessori. La logica è semplice: nessun consumatore legge venti pagine di condizioni contrattuali prima di cliccare “acquista”. Il nuovo art. 59 quater del Codice del consumo stabilisce cosa non può mai essere nascosto nei livelli secondari: l’identità dell’intermediario, le caratteristiche del servizio, il prezzo totale, le imposte e il diritto di recesso. Tutto il resto può scendere in profondità, purché l’intero set sia sempre disponibile come documento unico, le cosiddette “Informazioni precontrattuali integrali”. Chi già pratica una forma intuitiva di stratificazione sul proprio sito non è automaticamente in compliance: la casualità non sostituisce una progettazione deliberata e documentata.
La funzione di recesso digitale è invece la novità che terrà sveglio ogni responsabile IT. Il nuovo art. 54 bis del Codice del consumo impone che ogni contratto concluso online sia accompagnato da uno strumento dedicato al recesso, con caratteristiche tecniche inderogabili. Il pulsante deve essere etichettato “recedere dal contratto qui”, deve essere visibile, continuativamente accessibile e generare un avviso di ricevimento su supporto durevole con timestamp certificato. L’onere della prova è rovesciato: è il broker a dover dimostrare che il consumatore ha potuto recedere, non il contrario. Un malfunzionamento tecnico che impedisca l’esercizio del recesso non è un disservizio commerciale. È, nelle ipotesi più gravi, un presupposto di nullità del contratto.
Il Nodo Irrisolto del Rimborso e i Limiti al Recesso
Il diritto di recesso dura quattordici giorni per i contratti assicurativi a distanza, trenta per le polizze vita e i prodotti pensionistici individuali. Se le informazioni precontrattuali non vengono consegnate affatto, il termine si allunga fino a dodici mesi e quattordici giorni: una sanzione implicita durissima per chi lavora con documentazione approssimativa.
La previsione più controversa è quella dell’art. 59 novies, comma 2: “Il consumatore non è tenuto a pagare alcun importo se recede da un contratto di assicurazione.” La norma è in tensione evidente con il comma 1 dello stesso articolo, che prevede il pagamento proporzionale del servizio già prestato. La risposta interpretativa più plausibile è che il comma 2 costituisca una deroga speciale per il settore, coerente con la logica del premio come prezzo del rischio assunto ex ante. Ma la questione è ancora aperta, e l’ANIA stessa ha segnalato la necessità di chiarimenti. Nel frattempo, imprese e intermediari faranno bene a non improvvisare.
Sul versante opposto, il nuovo art. 167 bis CAP introduce un limite ragionevole: il recesso non può essere esercitato se il contraente ha già richiesto la liquidazione dell’indennizzo, né per le polizze obbligatorie in caso di sinistro avvenuto nel periodo di recesso. Non si può testare una copertura, beneficiarne e poi tornare indietro. Il broker ha però l’obbligo di comunicare questa limitazione preventivamente, in modo tracciabile, prima della conclusione del contratto.
La Persona Umana Vale Ancora: Il Diritto all’Operatore
L’art. 59 decies del Codice del consumo introduce il diritto del consumatore a richiedere l’intervento di un operatore umano nella fase precontrattuale digitale. Non è un generico “potete chiamarci”: è un obbligo strutturato, che impone canali dedicati, tempi di risposta definiti, personale formato e tracciabilità delle interazioni. Per le insurtech, che hanno costruito i propri modelli sullo “zero contatto umano”, è un vincolo rilevante. Ma anche i broker tradizionali devono prestare attenzione: farlo di fatto non equivale a poterlo dimostrare. E nella nuova architettura normativa, ciò che non si prova non esiste.
Sanzioni e Reputazione: La Vera Posta in Gioco
Il sistema sanzionatorio del decreto ha denti veri. Le sanzioni pecuniarie vanno da 7.500 a 75.000 euro per ciascuna violazione, con raddoppio fino a 150.000 euro nei casi più gravi o in caso di recidiva. Accanto alle sanzioni, la nullità del contratto può scattare in tre scenari precisi: ostacolo al recesso, mancato rimborso, violazione informativa che alteri significativamente la rappresentazione del servizio. La nullità non è reversibile a piacimento: l’impresa deve restituire i premi, ma gli indennizzi già liquidati non sono ripetibili.
La vera novità strutturale è però l’istituto degli impegni, introdotto per la prima volta nel diritto assicurativo italiano dagli artt. 188 bis e 328 bis CAP, mutuato dall’esperienza antitrust. Il meccanismo consente all’IVASS di ricevere impegni dalle imprese prima o durante un procedimento sanzionatorio, chiudendo rapidamente situazioni di potenziale non conformità. Ma gli impegni assunti vengono pubblicati sul sito dell’IVASS. È lì che si gioca la partita più sottile di tutta la riforma: non sulla sanzione, ma sulla reputazione. Esattamente come accade con l’Arbitro Assicurativo, il cui potere reale non risiede nei pronunciamenti, ma nella capacità di trasformare ogni procedimento in un rischio che nessun ufficio comunicazione vuole gestire.
Cosa Fare, Concretamente, Entro Giugno
La riforma non chiede di aggiornare un modulo. Chiede di ripensare l’architettura del rapporto digitale con il cliente. I cantieri aperti sono almeno cinque e nessuno tollera dilazioni.
Il primo è la mappatura dei canali: siti propri, portali di partner, app, embedded su domini terzi. Per ciascuno occorre stabilire chi risponde degli obblighi normativi. I contratti di distribuzione vanno riletti con questa lente.
Il secondo è il cantiere IT: la funzione di recesso digitale non è un pulsante. È un sistema integrato di gestione che deve generare log, timestamp e avvisi certificati. Chi inizia a svilupparlo a maggio 2026 è già in ritardo.
Il terzo riguarda la documentazione: KID, DIP, set informativi, condizioni contrattuali e script telefonici vanno allineati agli articoli 59 quater, 59 novies, 59 decies e 167 bis CAP.
Il quarto riguarda le procedure per i chiarimenti adeguati e l’intervento umano: canali dedicati, SLA di risposta, tracciabilità, coordinamento con il Regolamento IVASS n. 40/2018.
Il quinto è il testing: ogni struttura di brokeraggio dovrebbe condurre, prima del 19 giugno, almeno un test end-to-end dell’intero percorso di vendita digitale, con audit legale finale. Il piano di contingenza per i malfunzionamenti della funzione di recesso non è un’opzione: è un presidio di rischio.
La Compliance Come Scelta di Campo
Il D.Lgs. 209/2025 non è un corpo estraneo che si abbatte sul brokeraggio italiano. È lo specchio di ciò che il brokeraggio già dovrebbe essere: trasparente, orientato all’interesse del cliente, capace di accompagnarlo anche nella dimensione digitale. Chi investe seriamente in questa direzione si troverà in una posizione competitiva migliore. Chi aggiornerà solo un PDF scoprirà che le nuove norme hanno denti veri.
Il broker che vive la propria professione come un mandato fiduciario nei confronti del cliente ha già la risposta giusta nel proprio DNA professionale. Deve solo tradurla in codice, in procedure, in architetture digitali verificabili. Per una volta, la compliance coincide con la buona pratica commerciale. Non servono convegni per celebrarlo. Serve solo iniziare a lavorarci, adesso.










