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Home News Normativa

Prodotti difettosi, via libera definitivo: il software entra nella responsabilità del produttore

BrokerChannel.it di BrokerChannel.it
02/11/2026
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direttiva prodotti difettosi

Il Consiglio dei ministri approva il decreto che recepisce la direttiva (UE) 2024/2853 e riscrive gli articoli da 114 a 127 del Codice del consumo. Le nuove regole valgono per i prodotti immessi sul mercato o messi in servizio dopo il 9 dicembre 2026.

Il Consiglio dei ministri del 28 ottobre ha approvato in esame definitivo il decreto legislativo che recepisce la direttiva (UE) 2024/2853 sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi. Il testo riscrive il Codice del consumo e supera l’impianto nato dalla direttiva del 1985: il software diventa un prodotto e la catena dei responsabili arriva alle piattaforme online. Il danneggiato ottiene inoltre presunzioni di difetto e di nesso causale che il regime vigente non prevede.

Il decreto non è ancora in Gazzetta Ufficiale e le norme descritte sono quelle dello schema esaminato dalle Commissioni parlamentari; il comunicato del Consiglio afferma che il testo «tiene conto dei pareri espressi dalle competenti Commissioni parlamentari».

Da agosto a ottobre, l’iter del decreto

Il provvedimento attua la legge di delegazione europea 2025 (legge 36/2026). Il Consiglio dei ministri lo aveva approvato in esame preliminare il 4 agosto, su proposta dei ministri Tommaso Foti (Affari europei) e Carlo Nordio (Giustizia); il 7 agosto lo schema è stato trasmesso al Parlamento come atto del Governo n. 434.

Alla Camera hanno dato parere favorevole il 16 settembre le Commissioni Bilancio e Politiche dell’Unione europea e il 23 settembre la Giustizia, competente nel merito, con tre osservazioni sugli articoli 115, 116 e 126.

Software, file digitali e servizi correlati

Il nuovo articolo 114 attribuisce all’operatore economico la responsabilità per il danno cagionato alla persona fisica dai difetti del prodotto. La nozione di prodotto, all’articolo 115, comprende ogni bene mobile, anche se integrato in un altro bene mobile o in un immobile o interconnesso con questi, e include espressamente elettricità, file per la fabbricazione digitale, materie prime e software. Resta escluso il software libero e open source sviluppato o fornito nel corso di un’attività non commerciale.

Accanto al prodotto compare il servizio correlato: il servizio digitale integrato o interconnesso in modo tale che la sua assenza impedisce al prodotto di svolgere una o più funzioni. Nel controllo del fabbricante rientrano anche aggiornamenti e migliorie del software, forniti direttamente o tramite terzi.

L’intelligenza artificiale passa dai criteri di difettosità

Lo schema non nomina mai l’intelligenza artificiale, per i cui danni il decreto legislativo 160/2026 ha già fissato regole processuali proprie, facendo salva la direttiva. I sistemi che apprendono entrano per la via del software e dei criteri con cui l’articolo 117 misura la difettosità. Un prodotto è difettoso quando non offre la sicurezza che il consumatore può legittimamente attendersi o che è prevista dalla normativa. Fra le circostanze da valutare figurano gli effetti della sua capacità di continuare a imparare o acquisire nuove funzionalità dopo l’immissione sul mercato o la messa in servizio, l’interconnessione con altri prodotti, il momento in cui esce dal controllo del fabbricante, i requisiti di cibersicurezza rilevanti per la sicurezza e i richiami.

Il comma 4 aggiunge una presunzione: salvo prova contraria, è difettoso il prodotto della stessa serie di produzione di un prodotto già accertato come difettoso.

Rispondono anche logistica e piattaforme online

L’articolo 116 allarga la platea dei responsabili. Rispondono il fabbricante del prodotto e il fabbricante del componente difettoso integrato sotto il controllo del primo. Per i fabbricanti stabiliti fuori dall’Unione rispondono l’importatore, il rappresentante autorizzato e, in loro mancanza, il fornitore di servizi di logistica. Chi apporta una modifica sostanziale fuori dal controllo del fabbricante originario è considerato a sua volta fabbricante.

Se nessun operatore stabilito nell’Unione è identificabile, risponde il distributore che non lo indica entro un mese dalla richiesta, contro i tre mesi del testo vigente. La stessa regola vale per il fornitore di una piattaforma online che consente di concludere contratti a distanza, alle condizioni dell’articolo 6, paragrafo 3, del regolamento sui servizi digitali.

Prove in giudizio, presunzioni a favore del danneggiato

L’onere di provare difetto, danno e nesso causale resta al danneggiato, ma il decreto lo alleggerisce. Con l’articolo 119, se il danneggiato ha presentato fatti e prove sufficienti a sostenere la plausibilità della domanda, il giudice ordina al convenuto di esibire le prove pertinenti a sua disposizione, nei limiti di quanto necessario e proporzionato e con tutela dei segreti commerciali. La stessa facoltà spetta al convenuto.

L’articolo 120 fissa presunzioni tutte relative. Il prodotto si presume difettoso se il convenuto non esibisce le prove, se viola requisiti obbligatori di sicurezza o se presenta un malfunzionamento evidente. Il nesso causale si presume quando il difetto è provato e il danno è di natura compatibile con esso. Difetto, nesso o entrambi si presumono anche quando il danneggiato incontra difficoltà eccessive a provarli, in particolare per la complessità tecnica o scientifica, e dimostra che sono probabili.

Rischio da sviluppo, l’esimente resta

Fra le esclusioni dell’articolo 118 resta, alla lettera e), il rischio da sviluppo: il fabbricante non risponde se lo stato oggettivo delle conoscenze scientifiche e tecniche non permetteva di scoprire l’esistenza del difetto. L’Italia non esercita la deroga dell’articolo 18 della direttiva, che consente agli Stati membri di mantenere, o di introdurre per specifiche categorie di prodotti, la responsabilità anche in questa ipotesi.

Il comma 2 limita invece l’esonero per il difetto sopravvenuto all’immissione: non opera se il difetto è dovuto a un servizio correlato, al software, compresi gli aggiornamenti, alla mancanza degli aggiornamenti necessari per mantenere la sicurezza o a una modifica sostanziale, quando il prodotto è sotto il controllo del fabbricante.

Via la franchigia di 387 euro

L’articolo 123 rende risarcibili la morte e la lesione dell’integrità psico-fisica suscettibile di accertamento medico-legale; i danni a beni diversi dal prodotto, esclusi quelli usati esclusivamente a fini professionali e il prodotto danneggiato da un componente difettoso integrato sotto il controllo del fabbricante; la distruzione o la corruzione di dati non utilizzati a fini professionali, compresi i costi del loro recupero o ripristino. Sparisce la franchigia: il testo vigente risarcisce il danno a cose solo oltre i 387 euro.

L’articolo 124 dichiara nullo ogni patto che escluda o limiti la responsabilità verso il danneggiato. Nei rapporti interni, l’articolo 121 ammette però che il fabbricante che integra un componente software rinunci alla rivalsa verso il fabbricante di quel componente, se al momento dell’immissione sul mercato era una micro o piccola impresa.

Tre, dieci e venticinque anni

Il diritto al risarcimento si prescrive in tre anni dalla conoscenza del danno, del difetto e dell’identità del responsabile. La decadenza scatta dieci anni dopo l’immissione sul mercato o la messa in servizio, oppure dalla rimessa sul mercato dopo una modifica sostanziale; il termine sale a venticinque anni per le lesioni la cui latenza ha impedito di agire prima. Valgono come avvio del procedimento anche l’insinuazione al passivo e il ricorso alle procedure di risoluzione alternativa delle controversie.

Dal 9 dicembre due regimi in parallelo

L’articolo 3 fissa lo spartiacque: le nuove norme si applicano ai prodotti immessi sul mercato o messi in servizio dopo il 9 dicembre 2026, data entro la quale la direttiva va recepita. Ai prodotti precedenti continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti.

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